Articolo 72 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
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15 agosto 1939
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24 agosto 1999
Art. 72.

Per i climi glaciali o particolarmente freddi, si deve:

a) aumentare la quantita' dei grassi sia sotto forma di condimento, sia come qualita' delle carni fornite, somministrando due o tre volte la settimana quelle suine;

b) aumentare l'approvvigionamento dei limoni e di altra frutta fresca allo scopo di prevenire lo scorbuto;

c) aumentare, rispetto alle tabelle normali, la quantita' di zucchero da somministrarsi giornalmente.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999