Articolo 64 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 63Articolo 65
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 64.

A bordo di ogni nave e sopra un ponte aperto, devono essere riservati uno o piu' spazi liberi, per la ricreazione delle persone dell'equipaggio franche dal servizio. Tale spazio libero deve essere calcolato computando come minimo un metro quadrato per ciascun componente dell'equipaggio sulle navi da carico e mezzo metro quadrato sulle navi da passeggeri.

Per spazio libero s'intende quello che risulta dopo aver detratto l'area occupata da maniche a vento e da ogni altro ingombro sia inerente alla nave, sia dipendente dal carico.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999