Articolo 25 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 24Articolo 26
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 25.

Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999