Articolo 61 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 60Articolo 62
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 61.

Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantita' di acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno.

Qualora cio' non sia possibile sara' consentito l'uso della sonda.

La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica.

I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999