Art. 78.
Per le navi di cui al 2° comma dell'art. 1°, le Commissioni locali di cui all'art. 82, in base a disposizione dell'Autorita' marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge.
Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnadole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si fara' rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa.
Quando lo ritenga opportuno il Ministero potra' autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte.
La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvedera' alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.
Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1,sia per categorie, sia per singola unita', se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilita' tecniche, dell'eta' e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalita' e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Per le navi di cui al 2° comma dell'art. 1°, le Commissioni locali di cui all'art. 82, in base a disposizione dell'Autorita' marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge.
Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnadole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si fara' rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa.
Quando lo ritenga opportuno il Ministero potra' autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte.
La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvedera' alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.
Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1,sia per categorie, sia per singola unita', se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilita' tecniche, dell'eta' e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalita' e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".