Articolo 39 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 38Articolo 40
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 39.

Per l'aereazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a prescindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora.

Si riterra' che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso.

Questa sezione puo' essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale.

Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati.

Per i camerini per una sola persona sara' considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati. Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999