Articolo 9 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 9.

I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non puo' in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999