Art. 69.
Le tabelle viveri allegate ai contratti collettivi di lavoro, quando si tratti di navi destinate a traffici in zone tropicali od in climi freddi, devono essere formate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Le tabelle viveri allegate ai contratti collettivi di lavoro, quando si tratti di navi destinate a traffici in zone tropicali od in climi freddi, devono essere formate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".