Articolo 21
Protezione delle persone e limiti dell'obbligo di assistenza
Nessuna norma della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di limitare i diritti e le garanzie concesse alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto.
Salvo per quanto concerne l'articolo 14, le norme della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo:
a. di prendere provvedimenti in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o alla legislazione o prassi amministrativa dello Stato richiedente ;
b. di prendere misure che ritiene in contrasto con l'ordine pubblico o con i suoi interessi essenziali;
c. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla sua legislazione o prassi amministrativa o alla legislazione o prassi amministrativa dello Stato richiedente ;
d. di fornire informazioni rivelanti un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o ai suoi interessi essenziali;
e. di concedere assistenza, se, e nella misura in cui ritiene che l'imposizione dello Stato richiedente e' contraria ai principi di tassazione generalmente ammessi o alle norme di una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione o ogni altra convenzione conclusa con lo Stato richiedente;
f. di concedere assistenza, quando l'applicazione della presente Convenzione potrebbe dar luogo ad una discriminazione fra lo Stato richiesto ed i cittadini dello Stato ricorrente che si trovano nella stessa situazione.
Protezione delle persone e limiti dell'obbligo di assistenza
Nessuna norma della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di limitare i diritti e le garanzie concesse alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto.
Salvo per quanto concerne l'articolo 14, le norme della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo:
a. di prendere provvedimenti in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o alla legislazione o prassi amministrativa dello Stato richiedente ;
b. di prendere misure che ritiene in contrasto con l'ordine pubblico o con i suoi interessi essenziali;
c. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla sua legislazione o prassi amministrativa o alla legislazione o prassi amministrativa dello Stato richiedente ;
d. di fornire informazioni rivelanti un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o ai suoi interessi essenziali;
e. di concedere assistenza, se, e nella misura in cui ritiene che l'imposizione dello Stato richiedente e' contraria ai principi di tassazione generalmente ammessi o alle norme di una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione o ogni altra convenzione conclusa con lo Stato richiedente;
f. di concedere assistenza, quando l'applicazione della presente Convenzione potrebbe dar luogo ad una discriminazione fra lo Stato richiesto ed i cittadini dello Stato ricorrente che si trovano nella stessa situazione.