Articolo 18 del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
Articolo 17
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18 marzo 2007
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26 maggio 2016
Art. 18. (( (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati). )) (( 1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o coprono gli stessi strumenti di misura, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale o transettoriale o dei relativi gruppi di organismi notificati ))
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
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