Articolo 22 del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 9Articolo 24
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15 febbraio 1996
Art. 22. (Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale fara' fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto:

((relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13)) mediante:
a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19;
b) le disponibilita' derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;
c) le disponibilita' derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23;
d) le disponibilita' accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art. 24;
relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del presente decreto ((e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14)) .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1996
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