Articolo 35 bis della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 36Articolo 38
Versione
9 marzo 1990
Art. 35-bis. (((Scorte) )) (( 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprieta', il concessionario puo' continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione e' determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente ))
Entrata in vigore il 9 marzo 1990