Articolo 11 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 febbraio 1972
Art. 11.

Il personale deve essere numericamente proporzionale alla effettiva attivita' di ogni singolo centro e deve, nell'orario di servizio prescritto, dedicarsi esclusivamente al servizio trasfustonale.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
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