Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 683 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto EZZONE TRZ. Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 11086/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 5533 Cron. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep.856 Ud.12/07/00 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 3000 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA - CANCELEME RUBINO ROCCO, elettivamente AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORSILLO, che 10 difende unitamente all'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA GIOVANNI CERCHIO, giusta delega in atti;
ricorrente - CG064495contro ALLIANZ SUBALPINA SPA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore dott. Franco Di Meco e sig. Guido Dacomo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo2000 1381 studio dell'avvocato TURTUR MINUTILLO R, difesa dall'avvocato RODOLFO UMMARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
CO CH AN, IT MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 225/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 9/1/98, depositata il 25/02/98; RG.267/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato AN MORSILLO (per delega Avv. G. Morsillo); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.5.84 Rubino Rocco, esponendo che, in data 15.12.83 in Courmayeur, l'autovettura BMW tg. VC 231295, condotta da AR IT, di proprietà di TT IG RE ed assicurata con polizza della Compagnia di assicurazione Unione NO33/020677 IN, a seguito della perdita di controllo del suo conducente, presumibilmente dovuta alle condizioni del fondo stradale, annevato e ghiacciato, aveva sfondato 2 la porta-vetrina del locale di galleria d'arte di sua proprietà e da lui gestita e, penetrando all'interno, aveva rovesciato due secchi di soda caustica, che dove- vano essere usati per la pulizia del locale, causando gravissimi danni alle numerose opere d'arte, pitture a tempera ed olio, disegni, litografie d'autore, statue di pietra e paramenti cinesi, come rilevati con la con- sulenza tecnica redatta dal prof. Antonio Maglione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ciò esponendo, conveniva in giudizio i predetti TT IG, IT e l'Unione IN SP, per ivi sen- tirli condannare in solido al risarcimento dei danni, che quantificava nella misura di L. 300.000.000 0 in quella risultante in causa, con rivalutazioni ed inte- ressi. Dei convenuti si costituivano in giudizio la socie- tà di assicurazione, che contestava la richiesta atto- rea, ritenendo che il fatto potesse essere conseguenza di un accordo fraudolento, e il TT IG, che chiedeva di essere assolto dalla domanda attrice. + L'adito tribunale di Aosta, con sentenza 10.11.95, rigettava la domanda attrice per carenza di legittima- zione attiva, ritenendo che l'attore non aveva fornito la prova della proprietà delle opere d'arte e della ge- stione della galleria d'arte, titoli in base ai quali 3 aveva agito in giudizio. Sull'appello proposto dall'attore, la Corte d'Appello di Torino con sentenza 9.1.88 rigettava la domanda attrice per infondatezza nel merito, condannan- do l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado in favore dell'AL IN SP (nuova de- nominazione sociale dell'Unione IN U.S.A. SP). Riteneva la Corte di merito che, avendo la società di assicurazione, sin dal primo momento, messo in di- scussione la proprietà dei beni in capo al Rubino, era onere di costui fornire la prova della proprietà delle opere d'arte; non essendo stata fornita tale prova, la domanda andava rigettata nel merito;
né ai fini dell'accoglimento della domanda, poteva essere presa in considerazione la materiale disponibilità dei beni in capo all'attore, perché il titolo posto a base della domanda di risarcimento era la proprietà e, nel contem- po, nemmeno erano stati forniti gli elementi per rite- nere la risarcibilità dei danni in relazione al posses- so dei beni danneggiati. Per la cassazione della decisione ricorre l'attore esponendo cinque motivi. Resiste con controricorso la società assicuratrice chiedendone il rigetto con salvezza delle spese del grado. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando "violazione del principio dell'onere della prova, con- traddittorietà ed insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.
3-5 c.p.c." si deduce che la Corte di merito, dopo avere affermato correttamente il principio che le- gittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto è non soltanto il proprietario del bene danneggiato, ma anche colui che al verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà, abbia sostanzialmente disapplicato al caso concreto tale principio, soffer- mandosi sul punto che l'attore non aveva fornito prova della proprietà delle cose danneggiate e omettendo di prendere in considerazione la situazione di possesso del ricorrente rispetto alle medesime cose, che pur sa- rebbe stata dedotta e provata. - Con il secondo motivo denunciando "violazione del principio dell'onere della prova sotto altro profilo- insufficienza e carenza di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", si deduce che la Corte di 5 merito avrebbe rigettato la domanda attrice sia perché l'attore non aveva provato di essere il legittimo pro- prietario delle opere sia perché non aveva provato i danni alla vetrina e agli arredi e di essere titolare della licenza e possessore dei locali, laddove, aveva volutamente ignorato che tali circostanze di fatto emergevano sia dal verbale di sopralluogo dei carabi- nieri del 5.2.84 e sia dalla relazione del consulente tecnico di ufficio nel procedimento di accertamento preventivo. Con il terzo motivo si denunzia contraddittorietà della motivazione circa il possesso dei locali. Con il quarto motivo, denunciando "omessa valuta- zione delle effettive risultanze del processo penale omessa valutazione in ordine a punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cpc", si deduce che la Corte di merito avrebbe estrapolato ele- menti di equivocità in ordine alla posizione dell'attore e dello zio De RA PE rispetto al- le cose danneggiate, trascurando altri elementi che avrebbero potuto portare ad una diversa conclusione, stante la sentenza di assoluzione della Corte di Appel- lo di Torino, di cui sarebbe stato prodotto il disposi- tivo. Con il quinto ed ultimo motivo, denunciando "mancata 6 ammissione dei mezzi di prova richiesti in ordine a punto decisivo della controversia-violazione degli artt. 244 e 356 cpc in relazione all'art. 360 n. 5 cpc", si deduce che la Corte di merito avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla mancata ammissione di tali mezzi di prova, diretti a dimostrare sia le moda- lità del sinistro sia il legittimo possesso dell'attore delle opere d'arte rimaste danneggiate. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla stessa questione dell'errore in iudicando della Corte di merito di ave- re, in violazione del principio dell'onere della prova e con motivazione insufficiente e contraddittoria, pre- termesso l'esame del titolo del possesso in buona fede dell'attore delle cose danneggiate, disapplicando il principio, da essa stessa enunciato, secondo cui in te- ma di risarcimento danni da atto illecito, ai fini del- la legittimazione attiva, non necessaria la prova della proprietà della cosa danneggiata, bastando la prova della materiale disponibilità della cosa danneg- giata e dell'obbligo di riconsegnarla integra al pro- prietario. Ma il ricorso nelle sue articolazioni soffre di un'erronea impostazione di fondo, che è quella di rite- nere che la Corte di merito abbia incluso nel tema de- 7 cidendum la questione del titolo del possesso in buona fede del ricorrente per tutte le cose che si asserisce danneggiate in dipendenza del fatto essere restate enunciato. Viceversa la questione della legittimazione attiva della domanda risulta esaminata in ragione del titolo dedotto in giudizio per ciascun genere di cose rimaste danneggiate. E così, in ordine alle opere d'arte, ha ritenuto che il titolo dedotto in giudizio era quello di pro- prietà ed ha spiegato con motivazione adeguata, immune da vizi logici -giuridici, le ragioni per le quali l'attore non poteva ritenersi proprietario di tali co- se. Quanto ai danni alle vetrine e agli arredi del lo- cale, pur avendo riconosciuto in capo all'attore una certa disponibilità del medesimo locale, per averglielo "ceduto" lo zio che ne era l'affittuario, ha ritenuto, però, che l'attore non aveva provato di avere eseguito riparazioni di sorta né documentalmente né tramite ar- ticolazioni probatorie. La critica rivolta con il quarto motivo di ricorso soffre di incompletezza del discorso, perché non sono stati riportati tratti significativi della sentenza pe- nale rilevanti ai fini della decisione civile e, nel 8 contempo, nemmeno sono state indicate quali differenti : conclusioni si sarebbero potuto trarre da tali passi della sentenza penale a comprova della tesi difensiva del ricorrente. Destituita di fondamento è la censura mossa con il quinto motivo, in quanto la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto superflua la prova dedotta dall'attore nei motivi d'appello, significando che la decisione adottata elimina la necessità della 60000 prova sulla genuinità del sinistro e sulle sue effetti- 310000 ve conseguenze. 8065 18,00 Ricorrono giustificati motivi per ritenere le spese di questo grado di giudizio integralmente compensate tra le parti. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
P.Q.M.
Registrato in Nov. 4 3.982 versate €1.78.12.al rigetta il ricorso e compensa le spese. (euro ENCO SEITANCOT p. Dirigent Area Servizi Così deciso in Roma addì 12.7.00 (Dott.ssa Mada Gala DI FILIPPO) Responsabile Socio Atti Glud (DM. RAGCICHIN Il Consigliere est. Il Presidente Viton's DuvaДина Depo t Cancelleria Oggi, 23 FEB. 2001. IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 9