Articolo 12 - Tabelle contenenti misura onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 settembre 1988
Art. 12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilita' di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.
Entrata in vigore il 2 settembre 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente