Articolo 4 - Tabelle contenenti misura onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 settembre 1988
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Versione
8 novembre 1989
Art. 4.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A) Sul totale delle attivita':
fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0149 allo 0,0298%;
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.
((B) Sul totale dei ricavi lordi:
fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%;
da L..500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo
0,06%;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0119 allo
0,0238%;
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo
0,0059 allo 0,0119%))
I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del bilancio riguarda societa', enti o imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.
Entrata in vigore il 8 novembre 1989
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