Articolo 13 - Tabelle contenenti misura onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici
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Versione
2 settembre 1988
Art. 13.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
fino a L. 10.000.000 dallo 0,65 all'1,31%;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,53 all'1,07%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,36 allo 0,71%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%.
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.
Entrata in vigore il 2 settembre 1988
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