Articolo 24 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 23 bisArticolo 26
Versione
2 marzo 2008
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Versione
30 settembre 2015
Art. 24.

Ruolo dell' ((UNHCR)) 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell' ((UNHCR)) sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L' ((UNHCR)) svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 30 settembre 2015
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