Art. 24.
Ruolo dell' ((UNHCR)) 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell' ((UNHCR)) sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L' ((UNHCR)) svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.
Ruolo dell' ((UNHCR)) 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell' ((UNHCR)) sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L' ((UNHCR)) svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.