Articolo 9 - Trattato della Legge 2 gennaio 1989, n. 12
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 gennaio 1989
Articolo 9
Estradizione consensuale
Se la persona richiesta acconsente, secondo la legge della Parte
richiesta, a che venga ordinata la sua consegna, tale persona puo' essere conseguentemente consegnata.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1989
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