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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2023, n. 11754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11754 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di ON WA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa 1'8/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA SA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11754 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 26/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto in flagranza e rigettava la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti WA ON - già detenuto al regime ex art. 41-bis I.n. 354 del 1975 - in relazione ai reati di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Nell'ordinanza si dava atto che le condotte erano state poste mentre lo ON si trovava all'interno della propria cella e, tramite un bastone, colpiva l'assistente Virdò della Polizia penitenziaria. Sulla base di tali elementi e considerando lo stato detentivo dello ON, il giudice escludeva che il fatto giustificasse - sotto il profilo della gravità e della pericolosità - l'arresto facoltativo, ritenendo altresì sproporzionata la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo con il primo motivo la nullità dell'udienza di convalida, in quanto l'avviso di fissazione era stato comunicato mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica da anni non utilizzato. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, invece, contesta la contraddittorietà della motivazione, ritenendosi che i fatti commessi dall'indagato non potevano certamente ritenersi di minima gravità, sia in considerazione delle lesioni arrecate all'assistente della Polizia penitenziaria, sia perché dimostrativi della particolare pericolosità dell'indagato, da anni ristretto in regime di 41-bis. L3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.1057 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo attiene alla nullità dell'udienza di convalida, conseguente alla mancata notifica del decreto di fissazione. Si tratta di doglianza formulata in modo del tutto generico, posto che il ricorrente si limita ad affermare che l'indirizzo di posta elettronica "notifichepenali.procura.milano@penaleptel.giustiziacert.it " non sarebbe più utilizzato da anni dalla Procura della Repubblica. Premesso che il ricorrente non contesta che l'indirizzo nnail sia effettivamente riferito agli uffici della Procura, l'affermazione circa il mancato uso dello stesso è ( 2 privo di elementi di riscontro, che solo il ricorrente avrebbe potuto fornire, quanto meno con un'attestazione di cancelleria volta a dimostrare che l'indirizzo in questione non era utilizzato. È pur vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, la Cassazione è giudice anche del fatto, ma ciò non consente in alcun modo di sopperire alle carenze probatorie incombenti, in base al riparto dell'onere della prova, sulla parte processuale che solleva l'eccezione. In definitiva, gli unici elementi che risultano dal fascicolo processuale sono che la fissazione dell'udienza di convalida è stata comunicata, mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica riferito alla Procura della Repubblica, non vi sono elementi ulteriori per sostenere l'inidoneità della comunicazione, non potendo valere la mera affermazione circa il mancato utilizzo dell'indirizzo formulata dal ricorrente. 2. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la motivazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata è scevra di profili di illogicità e contraddittorietà. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez.5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885). Nel caso di specie, il giudice si è attenuto fedelmente ai suddetti limiti, non entrando nel merito della sussistenza dei reati, bensì limitandosi ad osservare che - secondo una valutazione compiuta sulla base degli elementi noti agli operanti - il fatto non presentava quegli aspetti di gravità del fatto e pericolosità del soggetto che rendevano necessario l'arresto in flagranza. I reati contestati, infatti, sono stati commessi dallo ON mentre si trovava chiuso all'interno della propria cella e, solo utilizzando un bastone, riusciva a colpire l'assistente della Polizia penitenziaria. È di tutta evidenza che la condizione di restrizione fisica in cui lo ON si trovava era di per sé tale da impedire qualsivoglia ulteriore evoluzione della condotta, essendo già in atto la più efficace delle misure restrittive. Né tale giudizio può essere sovvertito valorizzando il profilo criminale dello ON, trattandosi di un aspetto che non incide sulla gravità oggettiva del fatto. Peraltro, l'arresto è stato eseguito ad una tale distanza temporale rispetto al compimento della condotta illecita da far anche venir meno il requisito della 3 flagranza del reato. Nell'ordinanza impugnata, infatti, si specifica che il fatto è stato commesso all'incirca alle ore 13,50, mentre l'arresto risulta eseguito alle ore 15,20 e, quindi, oltre un'ora dopo l'accaduto. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA SA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11754 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 26/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto in flagranza e rigettava la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti WA ON - già detenuto al regime ex art. 41-bis I.n. 354 del 1975 - in relazione ai reati di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Nell'ordinanza si dava atto che le condotte erano state poste mentre lo ON si trovava all'interno della propria cella e, tramite un bastone, colpiva l'assistente Virdò della Polizia penitenziaria. Sulla base di tali elementi e considerando lo stato detentivo dello ON, il giudice escludeva che il fatto giustificasse - sotto il profilo della gravità e della pericolosità - l'arresto facoltativo, ritenendo altresì sproporzionata la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo con il primo motivo la nullità dell'udienza di convalida, in quanto l'avviso di fissazione era stato comunicato mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica da anni non utilizzato. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, invece, contesta la contraddittorietà della motivazione, ritenendosi che i fatti commessi dall'indagato non potevano certamente ritenersi di minima gravità, sia in considerazione delle lesioni arrecate all'assistente della Polizia penitenziaria, sia perché dimostrativi della particolare pericolosità dell'indagato, da anni ristretto in regime di 41-bis. L3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.1057 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo attiene alla nullità dell'udienza di convalida, conseguente alla mancata notifica del decreto di fissazione. Si tratta di doglianza formulata in modo del tutto generico, posto che il ricorrente si limita ad affermare che l'indirizzo di posta elettronica "notifichepenali.procura.milano@penaleptel.giustiziacert.it " non sarebbe più utilizzato da anni dalla Procura della Repubblica. Premesso che il ricorrente non contesta che l'indirizzo nnail sia effettivamente riferito agli uffici della Procura, l'affermazione circa il mancato uso dello stesso è ( 2 privo di elementi di riscontro, che solo il ricorrente avrebbe potuto fornire, quanto meno con un'attestazione di cancelleria volta a dimostrare che l'indirizzo in questione non era utilizzato. È pur vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, la Cassazione è giudice anche del fatto, ma ciò non consente in alcun modo di sopperire alle carenze probatorie incombenti, in base al riparto dell'onere della prova, sulla parte processuale che solleva l'eccezione. In definitiva, gli unici elementi che risultano dal fascicolo processuale sono che la fissazione dell'udienza di convalida è stata comunicata, mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica riferito alla Procura della Repubblica, non vi sono elementi ulteriori per sostenere l'inidoneità della comunicazione, non potendo valere la mera affermazione circa il mancato utilizzo dell'indirizzo formulata dal ricorrente. 2. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la motivazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata è scevra di profili di illogicità e contraddittorietà. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez.5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885). Nel caso di specie, il giudice si è attenuto fedelmente ai suddetti limiti, non entrando nel merito della sussistenza dei reati, bensì limitandosi ad osservare che - secondo una valutazione compiuta sulla base degli elementi noti agli operanti - il fatto non presentava quegli aspetti di gravità del fatto e pericolosità del soggetto che rendevano necessario l'arresto in flagranza. I reati contestati, infatti, sono stati commessi dallo ON mentre si trovava chiuso all'interno della propria cella e, solo utilizzando un bastone, riusciva a colpire l'assistente della Polizia penitenziaria. È di tutta evidenza che la condizione di restrizione fisica in cui lo ON si trovava era di per sé tale da impedire qualsivoglia ulteriore evoluzione della condotta, essendo già in atto la più efficace delle misure restrittive. Né tale giudizio può essere sovvertito valorizzando il profilo criminale dello ON, trattandosi di un aspetto che non incide sulla gravità oggettiva del fatto. Peraltro, l'arresto è stato eseguito ad una tale distanza temporale rispetto al compimento della condotta illecita da far anche venir meno il requisito della 3 flagranza del reato. Nell'ordinanza impugnata, infatti, si specifica che il fatto è stato commesso all'incirca alle ore 13,50, mentre l'arresto risulta eseguito alle ore 15,20 e, quindi, oltre un'ora dopo l'accaduto. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte