Art. 6. Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province 1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari (( a titolo gratuito )) (( : essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali )) d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale (( , con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata. )) 2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 , e' abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.