Legge 5 ottobre 1962, n. 1539

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    Giurisprudenza2

    • 1Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 17/01/2012, n. 187
      Provvedimento: N. 00088/2010 AFFARE Numero 00187/2012 e data 17/01/2012 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011 NUMERO AFFARE 00088/2010 OGGETTO: Ministero della giustizia. LA SEZIONE ista la relazione 220 25/11/2009 del 15/12/2009 con la quale il ministero della giustizia, direzione generale contenzioso e diritti umani, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato; visto il ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli. Premesso: Il dottor LE MA, appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (già legge 2 aprile 1968 n. …
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    • 2Corte Cost., sentenza 23/03/1966, n. 25
      Provvedimento: N. 25 SENTENZA 17 MARZO 1966 Deposito in cancelleria: 23 marzo 1966. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 76 del 26 marzo 1966. Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità …
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      • pluralita' di gruppi·
      • mutilati e invalidi civili·
      • principio di eguaglianza·
      • posizione della libera associazione dei mutilati e invalidi civili·
      • organi collegiali·
      • misure idonee a garantirla·
      • partecipazione di membri provenienti da gruppi sociali interessati·
      • applicabilita' alle persone giuridiche. costituzione della repubblica pubblica amministrazione·
      • applicabilita'·
      • collocamento al lavoro·
      • illegittimita' costituzionale·
      • necessita'. lavoro, previdenza e infortunistica·
      • questione di legittimita' costituzionale·
      • infondatezza.·
      • principi costituzionali e eguaglianza

    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1.
      Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 59 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25. Il computo delle assunzioni di nuovo personale di cui al presente comma e' fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      La percentuale di cui al primo comma dovra' essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
      Le imprese di navigazione, marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici Servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma.
    • Art. 2.
      Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.
      Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.
      Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' dei criteri previsti dall' articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 261 .
    • Art. 3.
      Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di eta', siano affetti da minoranze fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno gia' diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di precedenti leggi.
      La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed sordomuti, nonche' ai mutilati ed invalidi di civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo articolo 5, abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidita', riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
      Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di eta', ovvero abbiano conseguito un aumento della capacita' lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.