Articolo 9 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 ottobre 1980
>
Versione
1 gennaio 1993
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente