Art. 1. Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile 1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.
2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, puo' essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di garantire la continuita' di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche' di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cosi' come definiti dall' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
5. La societa' TERNA S.p.A. predispone altresi' un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.
6. Il Ministro delle attivita' produttive puo', ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 , autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non puo' superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.
2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, puo' essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di garantire la continuita' di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche' di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cosi' come definiti dall' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
5. La societa' TERNA S.p.A. predispone altresi' un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.
6. Il Ministro delle attivita' produttive puo', ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 , autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non puo' superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.