Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75
Articolo 6
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12 luglio 2013
Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 12 luglio 2013
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