Articolo 4 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
Articolo 3 quaterArticolo 5
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10 giugno 2021
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8 agosto 2021
Art. 4. Formez PA 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e attuazione del (( Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) )) ai soggetti associati e ((al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica)) , le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate ((di cui all'articolo 1 possono)) avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalita':»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti: «01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di ((reclutamento nel pubblico impiego)) , secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»;
e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;
f) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
g) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti: «5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;
5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile ((per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)) , con particolare riguardo alle modalita' digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
h) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 ((...)) . - 1. Sono organi di Formez PA:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente, ((che ha la rappresentanza legale dell'associazione)) , e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra esperti con qualificata professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ((o suo delegato)) , dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, (( da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) )) , nonche' da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
4. Il direttore generale e' nominato ((dal consiglio di amministrazione)) , su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.
6. ((I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione ai medesimi organi)) sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»;
i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 .».
2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 , ((nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico)) . Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.
3. Dalle disposizioni del presente articolo ((non devono derivare nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 8 agosto 2021
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