Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 31 luglio 1997, n. 257
Articolo 2
- Legge 31 luglio 1997, n. 257
Articolo 3 della Legge 31 luglio 1997, n. 257
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7 agosto 1997
7 agosto 1997
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