Articolo 22 - Testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato
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3 giugno 1909
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Versione
24 maggio 1974
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Versione
22 gennaio 1976
Testo unico-art. 22

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. " 22, secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 , sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1976
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