Articolo 3 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
Art. 3.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 1)


La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:
quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;
quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
e due assessori effettivi negli altri.
Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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