"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
2. Sono abrogati l' articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e successive modificazioni. ((9a)) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.
------------- AGGIORNAMENTO (9a)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1994, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.