Articolo 3 del Decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 febbraio 1988
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Versione
31 marzo 1988
Art. 3. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'articolo 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attivita' necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato e con il limite del rispetto ((dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie)) .
Entrata in vigore il 31 marzo 1988
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