Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 marzo 1972 |
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 03/11/2016, n. 2836Provvedimento: Pubblicato il 03/11/2016 N. 02836/2016 REG.PROV.COLL. N. 02154/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2015, proposto da: UR GL S.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Catalioto (C.F. [...]), con domicilio presso Giuseppe Mingiardi, in CA, Via G. D'Annunzio 39/a; contro Comune di Lipari, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avvocato Milena Sindoni (C.F. [...]), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- interpretazione provvedimento amministrativo·
- autorizzazione amministrativa·
- art. 1362 c.c.·
- autotutela amministrativa·
- principio tempus regit actum·
- sospensione attività commerciale·
- segnalazione certificata di inizio attività·
- legittimo affidamento·
- decadenza autorizzazione·
- subingresso autorizzazione
- 2. TAR Palermo, sez. II, sentenza 07/03/2014, n. 668Provvedimento: N. 04817/2001 REG.RIC. N. 00668/2014 REG.PROV.COLL. N. 04817/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4817 del 2001, proposto dalla società Gruppo Acca, società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Ferdinando Mazzarella e dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, presso lo studio dei quali, in Palermo, via Caltanissetta n.1, è elettivamente domiciliato; contro Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- violazione L. reg. 30.4.1991 n. 10·
- proroga autorizzazione commerciale·
- trasferimento di sede·
- giurisprudenza TAR·
- violazione art. 23 L. reg. 22.12.1999 n. 28·
- eccesso di potere·
- mancata motivazione del provvedimento·
- violazione art. 31 L. n. 426 del 1971·
- decadenza autorizzazione amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209 , e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ". - Art. 2.
I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell' articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260 .
Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianita' di grado. - Art. 3.
Il limite d'eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza e' rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1 ottobre 1970.