Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
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7 ottobre 1995
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18 agosto 1999
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6 maggio 2001
Art. 42. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. (3) ((4)) 2. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 50 ,comma
1) che a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di
cui al suddetto 'articolo 42, comma 1, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che La corresponsione
del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che "A decorrere dal 1°
gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al suddetto articolo 42, comma 2, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395 , e dall' articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno".
Entrata in vigore il 6 maggio 2001
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