Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 14Articolo 16
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30 marzo 2001
Art. 15. (Dichiarazioni rese all'estero) 1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorita' consolare.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorita' diplomatica o consolare.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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