Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 21Articolo 23
Versione
30 marzo 2001
Art. 22. (Traduzione del contenuto di documenti) 1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al testo straniero.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente