Articolo 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 103Articolo 105
Versione
30 marzo 2001
Art. 104. (Verifiche ordinarie e straordinarie) 1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarita' e con precisione.
2. Puo' procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente