Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 30Articolo 32
Versione
30 marzo 2001
Art. 31. (Dichiarazione tardiva) 1. Se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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