Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 marzo 2001
Art. 3. (Uffici separati) 1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto e' trasmesso al prefetto.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente