Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 marzo 2001
Art. 5. (Compiti degli ufficiali dello stato civile) 1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d); b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa; c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonche' le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile; d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicita' dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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