Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 13Articolo 15
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30 marzo 2001
Art. 14. (Trasmissione di atti) 1. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana che devono essere trascritti annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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