Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 marzo 2001
>
Versione
11 febbraio 2017
Art. 19. (Trascrizioni) 1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorita' straniera.
2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati ((e delle unioni civili costituite)) fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorita' appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente