Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 24Articolo 26
Versione
30 marzo 2001
Art. 25. Giuramento) 1. L'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il
giuramento prescritto dall' articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 . 2. Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale
e' fatta menzione nell'atto di trascrizione del decreto di concessione.
Nota all'art. 25:

Per il testo dell' art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , verifica la nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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