Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 settembre 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 gennaio 2004 |
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- 1. Vittime del dovere: l’assegno vitalizio ex L. 407/1998 spetta ai figli autonomi e non a caricoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2026
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2025, n. 34713Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34713 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 30/12/2025 Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi) che avevano escluso che la previsione di cui all'art. 2 , comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell'art. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso". - Art. 2.
La speciale elargizione di cui all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.
A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.
La speciale elargizione e' dovuta altresi', nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge. - Art. 3.
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.