Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 gennaio 2010
Art. 4. Riconoscimento dei titoli di studio
da parte di altre amministrazioni 1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento e' comunicato all'interessato e al Ministero.
2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.
3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, e' di competenza di quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di studio.
4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo' richiedere il parere del Ministero.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2010
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