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27 agosto 2020
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18 gennaio 2023
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Art. 42. Registro delle operazioni commerciali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 20) 1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attivita' di intermediazione degli stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantita' delle sorgenti oggetto dell'operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall'operazione effettuata secondo le modalita' stabilite nell'Allegato VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di radiazioni ((...)) in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di radiazioni ((...)) in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 .
Commentario • 1
- 1. Radiazioni ionizzanti. Pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni iAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 6 gennaio 2023 · 1.6322173
[…] Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al registro delle operazioni commerciali In vigore dal 18 gennaio 2023 1. […]
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