Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 gennaio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 gennaio 1978 |
Commentario • 1
- 1. Circolare del 07/07/1978 n. 38 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 7 luglio 1978
Sulla Gazz. Uff. n. 1 del 2 gennaio 1978 e\' stata pubblicata la L. 9 dicembre 1977, n. 956, recante norme per l\'aumento della quota di partecipazione dell\'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti. L\'art. 4 della legge in trattazione dispone testualmente: "I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunita\' europea del carbone e dell\'acciaio (CECA) e dalla Comunita\' europea dell\'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell\'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell\'art. 11 della L. 20 marzo 1913, n. 272. A tutti i trasferimenti dei titoli …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7773Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele - rel. Presidente - Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere - Dott. PURCARO Italo - Consigliere - Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SS SPA, con sede in Bentivoglio (Bo), in persona del Presidente e legale rappresentante Stefano Possati, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ROBERTO TRUFFI, ALBERTO MAFFEI ALBERTI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SANPAOLO IM SPA, Banca derivante dalla …Leggi di più...
- contratto consensuale·
- trasferimento della proprietà della somma oggetto del finanziamento·
- trasferimento dei rischi connessi alla proprietà del denaro·
- particolarità·
- contratto di finanziamento (mutuo di scopo)·
- necessità della consegna·
- sussistenza·
- mutuo·
- in genere (nozione, caratteri, distinzioni)
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1988, n. 2443Provvedimento: L'assimilazione ai titoli garantiti dallo stato delle obbligazioni emesse dalla bei - banca europea per gli investimenti (al pari di quelle emesse dalla CECA e dall'euratom), ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 956, ne comporta non soltanto l'ammissione di diritto alla quotazione di borsa, ma anche l'assoggettamento ai "diritti di borsa" in favore delle camere di commercio, previsti per i titoli di stato dal d.P.R. 13 luglio 1978 n. 474. ( V 188/88, mass n 456804; ( V 9456/87, mass n 456568).*Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1988, n. 188Provvedimento: L'assimilazione ai titoli garantiti dallo stato delle obbligazioni emesse dalla bei - banca europea per gli investimenti (al pari di quelle emesse dalla CECA e dall'euratom), ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 956, ne comporta non soltanto l'ammissione di diritto alla quotazione di borsa, ma anche l'assoggettamento ai "diritti di borsa" in favore delle camere di commercio, previsti per i titoli di stato dal d.P.R. 13 luglio 1978 n. 474. ( V 9456/87, mass n 456568).*Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/1987, n. 9456Provvedimento: L'assimilazione ai titoli garantiti dallo stato delle obbligazioni emesse dalla bei - banca europea per gli investimenti (al pari di quelle emesse dalla CECA e dall'euratom), ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 956, ne comporta non soltanto l'ammissione di diritto alla quotazione di borsa, ma anche l'assoggettamento ai "diritti di borsa" in favore delle camere di commercio, previsti per i titoli di stato dal d.P.R. 13 luglio 1978 n. 474.*Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI. annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876 , e' aumentata di 270 milioni di unita' di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unita' di conto, in conformita' alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal consiglio dei governatori della Banca stessa.
Meta' di tale quota, pari a 13.500.000 unita' di conto, sara' corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13.500.000 unita' di conto sara' corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadra' il 30 aprile 1978. - Articolo 2Art. 2.
La conversione in lire degli importi predetti espressi in unita' di conto sara' fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni fatte dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro. - Art. 3.
Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potra' avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.