Art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza 1. All' articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.
2. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35)) .
3. All' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.
4. L' articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)) , n. 76 ((, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale)) , e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all' articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)) , n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. ((All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata.)) 5-ter. ((Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse;
b) l'articolo 10 e' abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: ", nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10" sono soppresse.)) 5-quater. ((Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) e' abrogata.)) 5-quinquies. ((All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato.)) 5-sexies. ((Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.)) 5-septies. ((Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso.)) 5-octies. ((All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria e' applicata nella misura massima" sono soppresse;)) 5-novies. ((All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.)) 5-decies. ((I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese sono compensate)) .
2. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35)) .
3. All' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.
4. L' articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)) , n. 76 ((, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale)) , e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all' articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)) , n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. ((All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata.)) 5-ter. ((Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse;
b) l'articolo 10 e' abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: ", nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10" sono soppresse.)) 5-quater. ((Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) e' abrogata.)) 5-quinquies. ((All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato.)) 5-sexies. ((Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.)) 5-septies. ((Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso.)) 5-octies. ((All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria e' applicata nella misura massima" sono soppresse;)) 5-novies. ((All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.)) 5-decies. ((I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese sono compensate)) .