Articolo 4 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 3Articolo 5
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28 agosto 1985
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16 marzo 1989
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22 febbraio 2003
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30 maggio 2023
Art. 4.

Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo 20.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 MARZO 2023, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 56))
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 15/03/1989, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 20, "nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l' iscrizione all' albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l' iscrizione all' albo dei medici chirurghi cosi' come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione".
Entrata in vigore il 30 maggio 2023
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