Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la revoca, da parte del Gip, della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità' di P.S. non impedisce la reiterazione di detto provvedimento, ferma restando la decorrenza della durata dell'obbligo a far data dal primo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2011, n. 37759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37759 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
37 7 5 9 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 06/07/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. GIULIANA FERRUA
- Consigliere- 1454 Dott. CLAUDIA SQUASSONI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. RENATO GRILLO N. 2378/2011
- Consigliere - Dott. SILVIO AMORESANO
- Rel. Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ZA IM N. IL 29/11/1990
avverso la sentenza n. 10016/2010 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
16/12/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che il ricorso d'e accolto in parte que suite rinvio, con rigelts vel resto
Udit i difensor Avv.;
In data 3 dicembre 2010 il Questore di Roma, premesso che:
- in data 16 ottobre 2010 a carico di AM MO era stato emesso provvedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 401 89, notificato il successivo 17 ottobre, con cui per la durata di anni cinque si vietava allo stesso l'accesso agli impianti sportivi e si disponeva l'ulteriore obbligo di presentazione alla PG ogni qual volta erano impegnate le squadre della Roma e della Lazio;
- l'imposizione de qua, inizialmente convalidata dal gip di Roma il 5 novembre 2010, era stata successivamente revocata dalla stessa autorità perché la convalida era intervenuta oltre il termine prescritto dalla vigente normativa;
- trattandosi di mero disguido procedurale si poteva procedere alla reiterazione con identico contenuto del provvedimento non convalidato;
in data 3.12.2010 disponeva nuovamente per la durata di anni cinque nei confronti del ricorrente il divieto di accesso agli stradi nonché l'obbligo di presentazione alla PG con le modalità indicate nel precedente provvedimento..
In data 16 dicembre 2010 alle ore 11,45 il GIP disponeva la convalida del nuovo provvedimento. In questa sede propone ricorso il AM deducendo:
1) la violazione di legge per inosservanza dei termini perentori stabiliti per la convalida del provvedimento sul rilievo che l'inosservanza del termine per la convalida non può essere definito disguido procedurale e che era inibita la convalida di un provvedimento già revocato;
2) superamento del termine massimo di cinque anni per la durata dell'obbligo di presentazione essendo stato il AM già sottoposto all'obbligo per la durata di un mese e 11 giorni, e non tenendo conto il nuovo provvedimento del convalida del gip di tale situazione;
3) violazione del diritto di difesa e omessa motivazione del provvedimento del gip in ordine alle doglianze espresse nella memoria difensiva depositata il 16 dicembre 2010. Si fa rilevare in proposito come al prevenuto il DASPO sia stato notificato il 13 dicembre 2010 alle ore 21,40 e che il giudice aveva disposto la convalida le 11.45 del 16 dicembre senza sostanzialmente consentire il deposito della memoria difensiva che in ragione dell'orario di notifica del DASPO poteva avvenire solo nella mattina del 16 dicembre e che la mancata indicazione del giorno e dell'ora della richiesta di convalida da parte del PM non consente l'esercizio di alcuna verifica;
4) omessa motivazione sulla congruità del provvedimento trattandosi di persona giovanissima ed incensurata e atteso che il procedimento penale dal quale sono state tratte tutte le argomentazioni addotte dal gip risulta ancora da definire con sentenza irrevocabile.
Motivi della decisione
Appaiono infondati i motivi nn. 1), 3), 4). Sul primo un motivo di ricorso ha già correttamente risposto il gip citando la sentenza di questa Sezione n. 48156 del 15/10/2009 Rv. 245604 secondo cui l'omessa trasmissione al P.M. per il giudizio di convalida del provvedimento con cui il Questore imponga l'obbligo di presentazione ad un comando od ufficio di polizia in яр coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche non ne preclude la reiterazione per un nuovo e autonomo giudizio di convalida. Pur non essendo la fattispecie citata esattamente sovrapponibile a quella in esame, la stessa si basa sul principio di carattere generale più volte affermato da questa Sezione che la mancanza di una pregressa delibazione sul merito dell'atto amministrativo
(Sez. 3, n. 43312 del 26/10/2005 Rv. 233122 ) non comporta alcuna preclusione non potendovi essere violazione del principio del "ne bis in idem".
Ed è di tutta evidenza che anche nella specie deve ritenersi assente il pregresso vaglio dell'atto amministrativo in quanto il provvedimento di convalida risulta revocato dallo stesso giudice che ebbe ad emettere il provvedimento in ragione della tardività dell'atto e la revoca, operando ex tunc, ha comportato la necessaria caducazione anche della valutazione di legittimità dell'atto del Questore in precedenza operata dal giudice. rispetto ai presupposti per l'imposizione degli obblighi di prevenzione da convalidare.
In ordine al terzo motivo è assorbente il rilievo che, essendo decorso il termine di quarantott'ore dalla notifica, la memoria andava depositata in orario di apertura degli uffici la mattina del 16 dicembre e che, pertanto, alle ore 11,45, non avendone avuto contezza, il gip legittimamente ha disposto la convalida.
Il quarto motivo si appalesa inammissibile censurandosi sostanzialmente il merito della valutazione del GIP che, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto della giovane età del ricorrente e della non definitività dell'accertamento penale relativo ai fatti che avevano portato all'iniziativa del Questore, limitandosi invece a valutare le ragioni dell'arresto del prevenuto trovato in possesso di un machete con lama di 26 cm.
Venendo ora all'esame delle questioni poste con il secondo motivo appare di tutta evidenza che la reiterazione del provvedimento da convalidare, se non trova ostacoli sul piano formale, non può comunque comportare sul piano sostanziale un allungamento di fatto del termine degli obblighi di presentazione alla PG che, nella specie, andrebbero a superare per la durata anche il limite massimo di cinque anni definito per effetto delle modifiche apportate alla L. 401/89 dalla L. 41/2007.
Al prevenuto verrebbero ingiustificamente addebitate, infatti, le conseguenze di "disguidi" allo stesso certamente non imputabili.
In assenza di una disposizione specifica ritiene il Collegio che debbano trovare applicazione i principi generali in materia di libertà personale. In questo senso, a parere del Collegio, è alla regola indicata dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. che, per la sostanziale identità di ratio, occorre avere riguardo. Secondo tale disposizione, infatti, nel caso in cui per lo stesso fatto siano emesse più ordinanze cautelari, il "dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di durata della misura, deve risalire alla data in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza applicativa.
E, dunque, in relazione al caso di specie, l'obbligo di presentazione alla PG deve necessariamente decorrere quanto al calcolo della durata massima dalla data del primo provvedimento del Questore in quanto, ancorchè non ritualmente convalidato, da tale epoca è divenuto operativo l'obbligo di presentazione per il prevenuto. яр
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla omessa indicazione della data di decorrenza iniziale dell'obbligo di presentazione, data che determina in quella del 16.10.2010. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 6.7.2011
Il Presidente
Il Consigliere estensore дел L
DEPOSITATA IN CANCELLERIA DI
A
il 19 OTT. 2011
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IL CANCELLIERE
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