Articolo 18 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Articolo 17Articolo 18 bis
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29 aprile 2003
Art. 18. Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima 1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca e' stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono cosi' stabiliti:
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero: b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due periodi distinti, di cui uno e' almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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